Il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell'obbligo di mantenimento. Allo stesso tempo, però, il diritto del figlio non può necessariamente protrarsi senza limiti soltanto perché non ha ancora raggiunto una piena indipendenza economica.
Occorre valutare concretamente il percorso di studi o formazione seguito, l'età, le competenze acquisite, le opportunità lavorative e soprattutto l'impegno dimostrato nella ricerca di un'occupazione.
Cosa prevede la legge?
L'art. 337-septies del Codice civile prevede che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico.
Non esiste quindi un'età precisa – 18, 21, 25 o 30 anni – al raggiungimento della quale il mantenimento cessa automaticamente.
Il punto centrale è l'indipendenza economica del figlio, che deve però essere valutata insieme al principio di autoresponsabilità.
Con il passare degli anni, infatti, al figlio maggiorenne viene richiesto un comportamento sempre più attivo nella costruzione della propria autonomia.
Il mantenimento, quindi, non finisce automaticamente al compimento del diciottesimo anno.
È del tutto normale, ad esempio, che un ragazzo appena maggiorenne stia ancora frequentando la scuola superiore o abbia intrapreso un percorso universitario o di formazione professionale.
In questi casi il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica può essere perfettamente coerente con il percorso formativo del figlio.
Diversa può essere la situazione di un figlio ormai adulto che abbia terminato da tempo gli studi, disponga di una formazione adeguata e non dimostri di essersi concretamente attivato per trovare un'occupazione. Il mantenimento, infatti, non può trasformarsi in una forma di assistenza economica destinata a protrarsi indefinitamente.
Il figlio maggiorenne deve quindi dimostrare di essersi seriamente impegnato nel proprio percorso scolastico o universitario, nell'acquisizione di una preparazione professionale e successivamente nella ricerca di un'occupazione o nell'accettazione di opportunità lavorative compatibili con la formazione e con le concrete condizioni del mercato del lavoro.
Più aumenta l'età del figlio, più rigorosa diventa la valutazione delle ragioni per le quali non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
E se il figlio ha un lavoro part-time o precario?
Anche l'esistenza di un lavoro non determina necessariamente la cessazione immediata del mantenimento ma bisogna verificare se il reddito percepito consenta al figlio di raggiungere una effettiva indipendenza economica.
Un'attività occasionale, un contratto di breve durata o un lavoro part-time con una retribuzione molto modesta possono non essere sufficienti.
Al contrario, un'attività lavorativa stabile e adeguatamente retribuita può dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza e determinare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
La situazione diventa più delicata quando il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica dipende dall'inerzia del figlio.
Il diritto al mantenimento non può essere utilizzato per attendere indefinitamente il lavoro ideale o un'occupazione perfettamente corrispondente alle proprie aspirazioni.
Devono naturalmente essere considerate la formazione acquisita, le capacità personali e le concrete opportunità esistenti.
Tuttavia, il rifiuto ingiustificato di occasioni lavorative adeguate o la mancata ricerca seria di un'occupazione possono assumere rilievo nella valutazione della permanenza del diritto al mantenimento.
Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12121 dell'8 maggio 2025.
La Corte ha ribadito che la maggiore età, da sola, non determina automaticamente la cessazione del mantenimento.
Il giudice deve però verificare non soltanto la mancanza di indipendenza economica, ma anche il comportamento tenuto dal figlio per raggiungerla.
Secondo la Cassazione, il sostegno dei genitori deve accompagnare il figlio nel percorso verso l'autonomia, ma non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Un parametro particolarmente importante è proprio l'età: con il suo progressivo aumento deve diventare più rigorosa la verifica delle ragioni che impediscono al figlio di raggiungere l'indipendenza.
Assume inoltre rilievo l'onere di dimostrare che il figlio abbia curato con adeguato impegno la propria preparazione professionale oppure si sia seriamente attivato nella ricerca di un lavoro.
Qundi, quando può cessare il mantenimento?
In termini generali, possono assumere rilievo il raggiungimento di un'effettiva indipendenza economica; il completamento del percorso formativo; l'età progressivamente più elevata del figlio; l'assenza di un serio impegno nella ricerca del lavoro; il rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative adeguate e una prolungata situazione di inattività imputabile al figlio.
Non esiste però una formula matematica valida per tutti.
Un figlio di 25 anni che sta completando con profitto un percorso universitario può trovarsi in una situazione completamente diversa rispetto a un coetaneo che abbia terminato gli studi da anni e non cerchi lavoro.
Il genitore può smettere autonomamente di pagare?
Questo è uno degli errori più importanti da evitare; infatti, quando l'assegno di mantenimento è stato stabilito da un provvedimento giudiziale, il genitore obbligato non dovrebbe decidere unilateralmente di sospenderne il pagamento perché ritiene che il figlio sia ormai abbastanza grande per mantenersi da solo.
È necessario chiedere la modifica delle condizioni precedentemente stabilite e ottenere un nuovo provvedimento.
Infatti, la cessazione dei pagamenti senza una preventiva modifica può esporre il genitore a richieste per gli importi non versati e ad ulteriori conseguenze.
Pertanto, se le condizioni risultano modificare rispetto al momento in cui l'assegno è stato stabilito, è possibile chiedere una modifica o la revoca del contributo di mantenimento, evitando iniziative unilaterali.
Lo Studio Legale MRM di Cinisello Balsamo offre assistenza nelle procedure di separazione e divorzio e nelle richieste di modifica o revoca del mantenimento dei figli maggiorenni.

















