Dentista, psicologo, sport, gite scolastiche, ripetizioni, università, patente: chi deve sostenere queste spese dopo la separazione?
Le spese cosiddette “extra” per i figli rappresentano una delle questioni che più frequentemente genera discussioni tra genitori separati.
Il problema nasce spesso da un equivoco: pensare che qualsiasi spesa sostenuta per un figlio, oltre all'assegno mensile di mantenimento, debba automaticamente essere rimborsata dall'altro genitore al 50%.
Non è così!
Occorre innanzitutto distinguere tra spese ordinarie, già comprese nel mantenimento, e le spese straordinarie.
Innanzitutto, è necessario stabilire quali spese siano già comprese nell'assegno di mantenimento, ossia le spese “ordinarie”. In linea generale, vi rientrano quelle spese che presentano carattere prevedibile e una frequenza significativa nella vita quotidiana del figlio. Pensiamo, ad esempio, alle normali esigenze di vitto, abbigliamento, gestione domestica e, più in generale, ai costi che appartengono alla quotidianità.
Le disposizioni adottate dal Tribunale di Monza e Milano seguono proprio questa impostazione: le spese prevedibili e caratterizzate da una frequenza significativa devono tendenzialmente essere considerate nell'assegno ordinario, mentre la categoria delle spese straordinarie deve essere circoscritta agli oneri che presentano effettivi elementi di imprevedibilità o particolarità.
Cosa sono, allora, le spese straordinarie? Non esiste una risposta che possa essere data guardando soltanto al nome della spesa; occorre considerarne natura, prevedibilità, importo e rapporto con le normali esigenze del figlio.
È proprio per questo motivo che, nelle separazioni e nei divorzi, è molto importante disciplinare con precisione non soltanto la percentuale di ripartizione, ma anche le modalità con cui queste spese devono essere decise, documentate e rimborsate.
Le spese straordinarie sono sempre divise al 50%?
Il 50% per ciascun genitore è certamente una soluzione molto frequente, ma non rappresenta una regola inderogabile. La ripartizione può essere stabilita in misura differente, ad esempio 60% e 40% oppure 70% e 30%, quando le condizioni economiche dei genitori giustifichino una diversa distribuzione.
Bisogna quindi leggere sempre attentamente il provvedimento del giudice o l'accordo di separazione o divorzio.
Spesso si pensa che tutte le spese, in quanto straordinarie, debbano essere previamente concordate tra i genitori, ma non sempre è così!
Infatti, esistono spese che, per la loro natura, possono essere sostenute senza necessità di un preventivo accordo e altre per le quali è invece necessario confrontarsi prima con l'altro genitore.
La distinzione serve a contemperare due esigenze.
Da una parte, un genitore deve poter affrontare le necessità del figlio senza essere costretto a chiedere ogni volta un'autorizzazione all'altro.
Dall'altra, quando si tratta di assumere decisioni economicamente rilevanti o non prevedibili, entrambi i genitori devono poter partecipare alla scelta.
Un esempio particolarmente chiaro riguarda le spese sanitarie: se il figlio necessitasse di una prestazione medica urgente, sarebbe evidentemente irragionevole pretendere che il genitore attenda il consenso dell'altro prima di intervenire.
Anche determinate prestazioni prescritte dal medico e sostenute nell'ambito del servizio pubblico o di strutture convenzionate possono, secondo le disposizioni applicate dal Tribunale di Monza e di Milano, essere effettuate senza necessità di una preventiva concertazione.
Diversa può essere la situazione di una prestazione sanitaria privata particolarmente costosa, di una terapia non urgente o di una scelta tra diverse alternative terapeutiche. In questi casi risulta essere necessario un preventivo accordo tra i genitori.
Un altro terreno frequente di discussione riguarda sport e attività extrascolastiche: un genitore iscrive il figlio a calcio, danza, nuoto o a un corso di musica e successivamente chiede all'altro il rimborso della metà.
Occorre verificare innanzitutto cosa stabilisce il provvedimento che regola i rapporti tra i genitori e se, per quella specifica categoria di spesa, fosse richiesto il preventivo accordo.
Assumono inoltre rilievo l'interesse del figlio, l'attività eventualmente già praticata in precedenza, il costo e le condizioni economiche della famiglia.
Infine, anche alcune spese scolastiche obbligatorie e prevedibili seguono un regime differente rispetto a scelte discrezionali e particolarmente onerose.
La scelta di iscrivere un figlio a una scuola privata, ad esempio, non è equivalente all'acquisto del normale materiale richiesto dalla scuola pubblica.
Allo stesso modo, per un figlio universitario possono diventare rilevanti costi importanti come l'alloggio fuori sede, corsi di specializzazione o percorsi formativi particolari.
La qualificazione della spesa e la necessità di un preventivo accordo devono quindi essere valutate concretamente.
A tal proposito, con la recente ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026, la Prima Sezione civile ha ribadito che non tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli richiedono un preventivo accordo tra i genitori.
Il preventivo consenso riguarda soprattutto le spese che, per rilevanza, imprevedibilità e caratteristiche concrete, esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
Ma il principio più interessante riguarda ciò che accade quando l'accordo preventivo manca.
Secondo la Cassazione, la mancanza della preventiva concertazione non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Il giudice deve infatti verificare concretamente se la spesa sostenuta rispondesse all'interesse del figlio e se fosse compatibile con le condizioni economiche e il tenore di vita della famiglia.
Si tratta di un principio importante perché impedisce di trasformare il semplice mancato consenso formale in un automatismo capace di prevalere sull'interesse concreto del figlio.
Quando una spesa straordinaria richiede il preventivo accordo di entrambi i genitori, è importante che la richiesta venga formulata in modo chiaro e documentabile, indicando la natura della spesa e, quando possibile, il relativo costo.
I protocolli adottati dai Tribunali possono prevedere specifiche modalità e termini entro i quali l'altro genitore deve comunicare il proprio eventuale dissenso. Per questo motivo, il silenzio non deve essere interpretato automaticamente come consenso, ma occorre verificare quanto previsto dal provvedimento che regola i rapporti tra i genitori e dal protocollo eventualmente richiamato o applicabile.
Allo stesso modo, una volta sostenuta una spesa per la quale è previsto il contributo dell'altro genitore, chi l'ha anticipata deve poter dimostrare sia l'esborso sia la successiva richiesta di rimborso.
È quindi opportuno conservare fatture, ricevute, prescrizioni mediche, attestazioni di pagamento e ogni altro documento relativo alla spesa e trasmetterne copia all'altro genitore con una richiesta che indichi chiaramente l'importo complessivo sostenuto e la quota di rimborso richiesta.
In caso di mancato pagamento, questa documentazione diventa particolarmente importante per dimostrare quale spesa sia stata sostenuta, per quale ragione, quando sia stata comunicata e quale somma sia rimasta a carico dell'altro genitore.
Per evitare contestazioni, è quindi fondamentale verificare sempre le regole contenute nell'accordo o nel provvedimento giudiziale e le eventuali disposizioni adottate dal Tribunale competente, che possono disciplinare in maniera specifica sia la fase del preventivo consenso sia quella della richiesta di rimborso.
Molte controversie sulle spese dei figli non nascono dall'importo della singola spesa, ma da accordi troppo generici.
Prevedere semplicemente che “le spese straordinarie saranno divise al 50%” lascia aperte numerose domande: quali spese? Quali devono essere concordate? Quanto tempo ha l'altro genitore per rispondere? Cosa accade in caso di silenzio? Quando deve essere effettuato il rimborso?
Per questo motivo, nella predisposizione degli accordi di separazione e nella regolamentazione dei rapporti tra genitori, è opportuno disciplinare questi aspetti in maniera precisa, eventualmente richiamando le disposizioni e i protocolli adottati dal Tribunale competente.
Una buona regolamentazione iniziale può evitare anni di discussioni su ogni visita medica, attività sportiva o spesa scolastica.
Per comprendere chi debba pagare è necessario verificare il provvedimento che disciplina il mantenimento, la natura della spesa, l'eventuale necessità di un preventivo accordo e la percentuale posta a carico di ciascun genitore.
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